NUOVO STATUTO NAZIONALE
- A.N.P.A.N.A. -
Gli
scopi dell’Associazione sono:
A - Di provvedere
alla protezione dell’Ecosistema con particolare riguardo agli Animali,
all’Ambiente, all’Ecologia e, di riflesso, a tutta
B - Di svolgere efficace propaganda animalista e
ambientale ed in particolare attivando incontri culturali nelle scuole e nel
mondo dei giovani. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici
Animalisti ed ad intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione
dell’Associazione senza interferire con l’attività di altri Enti ed
Istituzioni.
C - Di attuare corsi di formazione, per i propri
operatori, di Guardie per il servizio di
polizia EcoZoofila Ambientale per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla
vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali
relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli
animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e
pesca. Il servizio di tali Guardie sarà
regolato da specifico regolamento/i.
D - Di attuare corsi di formazione per i propri
Operatori alla funzione di Tecnico Zooiatrico e per tutte le altre attività che
possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le pubbliche
Amministrazioni.
E - Di preparare progetti finalizzati al
perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi.
F - Di studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni,
Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti
il campo della natura, dell’ambiente e della protezione degli animali.
G - Di collaborare con i Ministeri dell’Ambiente e
della Salute, con
H – Di attivarsi per ottenere sussidi
economico-finanziari, per l’esistenza ed il miglioramento dell'Associazione
stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale
periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc.
etc. .
I – Di non aver scopo di lucro, tutti i proventi
delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
L – Di reinvestire, obbligatoriamente, eventuali
avanzi di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
M – I membri
eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro
compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi saranno rimborsate le sole
spese sostenute per la loro attività.
N – In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti
i beni mobili e immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma
prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23
dicembre 1996 n°662
O - L’Associazione, dal momento della iscrizione all’anagrafe unica
delle ONLUS, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”
CAPO II°
Amministrazione Centrale
ARTICOLO 2
Gli organi
dell’Amministrazione Centrale dell’Associazione sono:
a-
Assemblea Generale dei Soci
b – Il Presidente Nazionale;
c – Il Consiglio Nazionale;
d –
e – Il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 3
L’Amministrazione Centrale è eletta dall’Assemblea Generale dei
Soci, all’uopo convocata
Essa dura in carica 5 anni e può essere rieletta.
ARTICOLO 4
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:
a- ogni anno per l’approvazione del conto economico
redatto dal Consiglio Nazionale.
b- Di norma, ogni 5 anni elegge il Consiglio
Nazionale
c- Stabilisce le direttive e le attività
istituzionali.
ARTICOLO 5
Il Presidente:
a – ha la rappresentanza legale dell’Associazione e
ne dirige l’attività;
b – convoca e presiede il Consiglio Nazionale e
c – stabilisce l’ordine del giorno delle relative
sedute;
d – provvede all’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Nazionale e della Giunta;
e – Esprime parere sulle proposte delle sedi
periferiche, circa la nomina o il riconoscimento di Agenti EcoZoofili
Ambientali funzione questa che può essere da lui delegata;
f – Potrà nominare un
Comandante Generale per
la organizzazione e
l’attività delle guardie
che l’Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche
Amministrazioni.
Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei
vari settori che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i relativi
poteri sono attribuiti al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento
anche di questi, al Consigliere Nazionale più anziano.
L’anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di
iscrizione a socio in ultimo dall’età.
ARTICOLO 6
Il Consiglio Nazionale
è composto:
dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti in
conformità alle successive norme statutarie e regolamentali.
I membri scaduti restano in carica sino all’insediamento dei
successori.
Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, la
stessa resasi vacante, sarà occupata dal
candidato non risultato eletto, osservando l’ordine della graduatoria dei voti
riportati.
La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica
del Presidente o del Vice Presidente,
per la sostituzione dei quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da
indirsi nei termini del presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio
dei membri scaduti secondo le norme del precedente comma.
La convocazione del Consiglio per la elezione del
nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente, dovrà essere effettuata entro sessanta
giorni dalla data della cessazione dalla carica dei membri uscenti.
I componenti nominati in sostituzione di altri
che, per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di fare parte del
Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio in
corso.
ARTICOLO 7
Il Consiglio
Nazionale:
a – delibera i regolamenti amministrativi e
contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l’esplicazione delle
diverse attività dell’Associazione;
b –redige, entro il mese di Novembre il bilancio
preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di Aprile il conto
consuntivo dell’esercizio decorso;
c – delibera, l’accettazione di lasciti e donazioni
di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;
d – delibera su ogni affare che importi
trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio
proposte, nel corso dell’esercizio, dalla Giunta Esecutiva;
e – fissa nella misura massima del 25% la quota, che
le Sedi Periferiche devono devolvere alla Sede Centrale, relativamente:
-
alle quote associative
annue;
-
ai contributi ottenuti
da Enti pubblici e da privati; (esclusi quelli da proventii convenzionali);
-
ai ricavati della
gestione di cespiti mobiliari ed immobiliari.
Sono fatti salvi contributi che vengono erogati anche in forma
convenzionale per:
-
l’espletamento delle
attività riguardanti il Corpo delle Guardie per il servizio di polizia
ecozoofila e/o ambientale;
-
conduzione di rifuggi
per animali di affezione sia privati che pubblici;
-
o oltre attività
istituzionali che prevedano un rimborso spese.
f – ratifica la nomina dei Rappresentanti Regionali
eletti;
g – delibera la istituzione di Sezioni Territoriali
Provinciali;
h –attiva le direttive per l’attività istituzionale;
i – nomina Ispettori per la vigilanza ed il
controllo delle Sezioni, conferendo loro mandato specifico sino a revoca dello
stesso, su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato;
l – approva le elezioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali
Provinciali, ratifica agli eletti la loro carica; acquisisce i bilanci
preventivi e conti consuntivi, nonché le variazioni agli stanziamenti dei
capitoli dei bilanci delle stesse Sezioni;
m – dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi
delle Sezioni, provvedendo alle relative gestioni Commissariali, allorché
richiamati alla osservanza ed agli obblighi ad essi imposti dalla legge e dallo
Statuto, nonché dai regolamenti interni, o dalle direttive emanate
dall’Assemblea Generale dei Soci, persistano a violarli, ovvero, alla decadenza
del Consiglio Direttivo.
n – fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili
una sola volta e per un massimo di dodici mesi, la durata della nomina a
Commissario straordinario della Sezione gestita;
o – delibera la nomina dei Soci Onorari;
p – provvede ad ogni affare non di competenza del
Presidente o della Giunta Esecutiva.
ARTICOLO 8
Viene costituita in seno al Consiglio Nazionale.
E’ composta: dal Presidente, dal Consigliere anziano e un
Consigliere eletto dal Consiglio.
L’anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di
iscrizione a socio, in ultimo dall’età.
ARTICOLO 9
a – adotta i provvedimenti necessari per la gestione
patrimoniale dell’Associazione;
b – prepara lo schema del bilancio preventivo e del
conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale e propone le variazioni
di bilancio del corso dell’Esercizio;
c – delibera i trasferimenti di somme tra capitoli
della stessa categoria di bilancio, l’erogazione delle somme stanziate per le
spese impreviste e delle somme a calcolo per spese variabili o per servizi in
economia ed i prelevamenti dal fondo di riserva;
d – adotta, nei casi di urgenza, qualsiasi
deliberazione di competenza del Consiglio Nazionale, con il limite temporale
della data di convocazione, salvo a sottoporla a quest’ultimo nella sua prima
adunanza per la ratifica.
ARTICOLO 10
Su istanza del 75% dei Soci ed con analitica descrizione delle
motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la
convocazione straordinaria dell’Assemblea Generale dei Soci per esprimere il
voto di sfiducia all’operato del Consiglio Nazionale in carica.
Tale motivata richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al
Consiglio Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione.
Nel caso venisse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
dei Soci, il Presidente Nazionale in carica dovrà provvedere all’attuazione dei
correttivi necessari per eliminare la mozione di sfiducia espressa,
riservandosi, nell’impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo
di 6 mesi, dalla data del voto di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione
di tutto il Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 11
Il
Collegio dei Probiviri:
viene costituito dalla Giunta esecutiva operando una scelta tra i
Soci e/o nominando tecnici esterni per dirimere situazioni di crisi tra i Soci.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto di diritto dal Presidente
Nazionale (fatti salvi i casi di coinvolgimento personale nei fatti) ed è
composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
ARTICOLO 12
Il Collegio dei Probiviri:
a – su invito del Consiglio Nazionale prende in
esame le proposte di scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni, a
seguito di richiesta dei Rappresentanti Regionali;
b - attiva i
provvedimenti nei confronti di Soci quando questi vengono richiamati all’ osservanza ed al rispetto delle normative generali e
statutarie, nonché dei regolamenti o la dove persistano inosservanze alle
direttive emanate dal Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 13
Il Collegio dei
Revisori dei Conti:
E’ composto di tre membri di cui uno ne assume
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di
gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,
esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite
relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e hanno
facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta
Esecutiva, senza diritto di voto.
Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
CAPO III°
Amministrazione Periferica
ARTICOLO 14
Gli organi
dell’Amministrazione periferica dell’Associazione sono:
a – Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione
b-l Rappresentante Regionale.
c– Il Presidente Provinciale;
d – Il Consiglio Direttivo;
e – Il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 15
Il
Rappresentante Regionale.
In ogni Regione i Presidenti di Sezione in carica
o, in caso di loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano
ed i Commissari straordinari eventualmente in atto, si riuniscono in uno delle
residenze delle Sezioni (concordata precedentemente), della Regione per eleggere il Rappresentante
Regionale ed il supplente.
Il luogo di incontro deve essere comunicato alla
Presidenza Nazionale tramite raccomandata R.R. ,
A tale scopo ogni Rappresentante di Sezione ha a
disposizione due voti, qualunque sia il numero dei soci iscritti alla propria
Sezione, con i quali può esprimere un massimo di due preferenze, una per il
Rappresentante e l’altra per il Supplente.
Le preferenze elettorali possono convergere anche
su nominativi di semplici Soci purché in regola con il relativo tesseramento.
Il Supplente acquisisce la funzione di
Rappresentante Regionale nel momento in cui quest’ultimo risulti eletto in seno
al Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 16
Il Rappresentante Regionale:
A – mantiene i rapporti tra le Sezioni della propria
Regione, indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire
l’indirizzo dell’attività regionale sulla base delle direttive emanate dalla
Sede Centrale;
B – è il tramite tra le Sezioni della propria
Regione e
C – risponde semestralmente alla convocazione
indetta dal Presidente Nazionale per gli opportuni aggiornamenti sull’attività
in atto;
D – propone
tutte le iniziative a livello regionale per uniformare nel territorio, le sezioni;
E – la sede di rappresentanza è quella della Sezione
di appartenenza, le spese occorrenti per lo svolgimento della sua funzione,
sono a carico delle Sezioni presenti nella regione, che provvedono ad istituire
apposita voce in bilancio.
ARTICOLO 17
Sedi Periferiche.
Nel territorio nazionale vengono costituite Sezioni territoriali
Provinciali ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente,
un Vice Presidente, da Cinque Consiglieri e da 3 Revisori
dei Conti tutti eletti dall’Assemblea dei Soci allo scopo costituita.
L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è soggetta alla
ratifica del Consiglio Nazionale.
Le Sezioni hanno competenza nell’ambito provinciale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal
presente Statuto.
Le Sezioni propongono la nomina di propri Operatori in regola con
il tesseramento, l’assicurazione prevista per Legge ed abbiano ottenuto il nulla osta dal Comando Generale, a Guardie
proprie e/o nominate da Enti Pubblici, per il servizio di polizia ecozoofila.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. I suoi membri possono
essere rieletti.
I membri scaduti restano in carica sino all’insediamento dei
successori. Sono ad essi applicabili le disposizioni dell’art. 5.
ARTICOLO 19
Il Presidente
Provinciale:
Il Presidente ha la rappresentanza della propria Sezione
Territoriale Provinciale, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le
deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso
per la ratifica alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi
poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di
impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di
iscrizione a socio, in ultimo dall’età.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali Provinciali:
A – esplica nell’ambito del territorio di propria
competenza, i fini istituzionali dall’Associazione attuando di volta in volta
le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Nazionale;
B – redige il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall’Assemblea
dei Soci
C – delibera l’accettazione di lasciti e donazioni
di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;
D – delibera su ogni affare che importi
trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio
Nazionale;
E – istituisce nei comuni della sua provincia
Rappresentanze Comunali e/o Intercomunali, dandone immediata comunicazione
scritta alla Sede Centrale.
ARTICOLO 21
Collegio dei Revisori
dei Conti:
Presso ogni Sezione Territoriale Provinciale è istituito un
Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri.
I revisori dei Conti provvedono al riscontro degli atti di
gestione; accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
esaminano e controfirmano i bilanci delle Sezioni, redigono apposite relazioni
ed effettuano verifiche di cassa.
Essi possono esercitare il loro mandato anche individualmente e
possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Essi durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
ARTICOLO 22
Il Rappresentante
Comunale:
espleta gli incarichi che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo
della Sezione per l’attuazione degli scopi dell’Associazione nell’abito della
sua giurisdizione, previa delega del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 23
Il Commissario
Straordinario:
A – è nominato dal Consiglio Nazionale;
B – racchiude in sé tutti i poteri del Consiglio
Direttivo;
Svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la
indizione della elezione dell’Amministrazione Periferica;
C – dura in carica 12 mesi e può essere prorogato
per solo altri 12 mesi;
D – viene nominato all’atto della costituzione o
ricostituzione di una Sezione Territoriale Provinciale ed il suo mandato inizia
dalla data di accettazione della nomina;
E - qualora
venisse nominato per la ricostituzione di Sezione esistente, deve attivarsi al
recupero di tutti i registri obbligatori,
e quant’altro in essere della e nella Sezione, anche in forma coatta.
ARTICOLO 24
L’Ispettore Regionale:
è nominato a norma dell’art. 6 lettera (i), compie tutti gli atti
necessari per esercitare la vigilanza ed il controllo delle Sezioni
Territoriali Provinciali e loro Rappresentanze territoriali, compresa
l’attività delle Guardie; svolge ogni altro compito che sia a lui affidato dal
Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale; può essere incaricato a
svolgere normali funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o
sia impedito l’Ispettore competente.
L’Ispettore esercita la sua funzione in assoluta sinergia con il
Rappresentante Regionale.
L’Ispettore partecipa, in rappresentanza della Amministrazione
Centrale, alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni dei
Presidenti delle Sezioni territoriali Provinciali, per la elezione dei
Rappresentati Regionali, ha inoltre
facoltà di partecipare alle riunioni dei
Consigli Direttivi delle Sezioni, senza diritto al voto, per le quali riunioni
dovrà essere preventivamente avvisato dal Presidente di Sezione o Commissario
straordinario.
Potrà proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale, la nomina di
collaboratori.
Alle spese occorrenti per il funzionamento degli Ispettorati
provvede l’Amministrazione Centrale, istituendo apposita voce in bilancio.
Nella sede dell’Ispettorato Regionale, l’Ispettore (se nominato
guardia per il Servizio di Polizia Ecozoofila) può su delega del Comando
Generale del Corpo delle Guardie, istituire nella propria regione un Comando
Regionale di Guardie, dove disposizioni regionali prevedano tali figure di guardie di
Associazioni per il rispetto e l’osservanza delle proprie Leggi e Regolamenti.
Dette Guardie verranno distaccate dai Comandi Provinciali, e l’Ispettore ne
assumerà il Comando.
ARTICOLO 25
Le Guardie:
sono Soci Sostenitori dell’Associazione, la loro nomina potrà
avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali
Provinciali, nei limiti degli organici fissati dal Consiglio Nazionale.
La loro nomina è soggetta all’approvazione del Consiglio Nazionale,
previo Nulla Osta del Comando Generale delle Guardie, per il Servizio di
Polizia Ecozoofila.
A – offre la collaborazione volontaria e gratuita
all’Associazione per l’assolvimento di tutti quei compiti che interessino la
tutela e l’assistenza per la protezione dell’ecosistema;
B – ha diritto di elettorato e può assumere cariche
ed incarichi amministrativi nei Consigli, Sezionali, Regionali e Nazionali;
C – svolge opera di prevenzione e repressione contro
il maltrattamento degli animali, il deturpamento dell’ambiente ivi compresa
caccia e pesca nei modi e nei tempi che gli saranno riconosciuti dalle Autorità
competenti;
D – affianca nell’osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla
difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, ittico ed ambientale, le
Pubbliche Istituzioni a tali scopi destinati;
E – deve avere assolto gli obblighi scolastici e di
leva, e non essersi dichiarato obbiettore di coscienza, essere impossesso dei
requisiti richiesti per la sua nomina e può mantenere la funzione
operativa fino al compimento del 70°
anno d’età e, fino al compimento dell’80° anno potrà svolgere funzioni di segreteria;
F – garantisce dietro giuramento, la propria
osservanza e rispetto del regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, su
proposta del suo Presidente e/o Delegato e che ne disciplina la figura, il
servizio e l’attività;
G –
CAPO IV°
DEI SOCI
ARTICOLO 26
I soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
a – Onorari
b – Benemeriti
c – Sostenitori
d – Ordinari
e – Giovanili
Sono Soci Onorari coloro ai quali tale qualifica
sia conferita dal Consiglio Nazionale per meriti speciali, quali, impegno per
la divulgazione dei principi statutari e, quindi, l’aver contribuito alla
crescita ed alla affermazione della nostra istituzione, o, per altri motivi
eccezionali.
Sono Soci Benemeriti le persone che elargiscono
una somma non inferiore alla somma in Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio
Nazionale.
Sono Soci Sostenitori coloro che versano una
quota annuale non inferiore alla somma in Lire e/o Euro, stabilita del
Consiglio Nazionale.
Sono Soci Ordinari coloro che versano una quota
annuale non inferiore alla somma in Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio
Nazionale.
Sono Soci Giovanili tutti gli aderenti fino al
compimento del diciottesimo anno di età che versano annualmente la somma in
Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.
Tutti i Soci rientranti nelle varie categorie hanno diritto al
voto, fatta eccezione dei Soci Onorari, e Soci Giovanili.
L’aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione,
indirizzata alla Sede Centrale, per il tramite della Sede territoriale
Provinciale alla quale intende aderire. Dove possedere i requisiti previsti
dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di rispettarne l’ordinamento
statutario, i regolamenti, nonché tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale
o Responsabili periferici.
E’ esclusa la temporanea partecipazione alla vita
dell’Associazione.
ARTICOLO 27
Non può essere socio dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE, chiunque con la propria attività arrechi
pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità dell’Associazione.
In particolare, e per i fini sopra indicati,
costituisce pregiudizio:
a – l’adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o svolga
attività lavorativa, che siano in contrasto o incompatibili con gli scopi, le
attività e le finalità dell’Associazione;
B – la commissione e la diffusione, con ogni mezzo
di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito al prestigio
dell’Associazione dei suoi organi centrali e periferici;
C – ogni azione che non sia concorde con lo spirito,
oltre che con la lettera delle norme e della prassi che regolano la vita
dell’Associazione;
Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli sopra elencati, non diventa Socio, è, se già
lo fosse, decadrebbe , senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti
dell’Associazione e dei suoi componenti.
La decadenza di Socio deve essere deliberata con
provvedimento motivato dai Consiglio Direttivo della Sezione territoriale
Provinciale alle quale il Socio è affiliato.
La decadenza da Socio avviene anche quando non
viene versata la quota associativa
annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Il socio decaduto, dimissionario o espulso non ha
diritto al rimborso della quota associativa e degli interessi maturati.
Competente a decidere in merito alle
deliberazioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali Provinciali, è
il Consiglio Nazionale.
Nel caso in cui un Socio venisse radiato
dall’Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna altra Sede
periferica.
ARTICOLO 28
Le Sezioni devono inviare trimestralmente, alla Sede Centrale,
elenco aggiornato degli iscritti.
La tessera ha la validità dell’anno solare.
CAPO V°
GESTIONE FINANZIARIA
CENTRALE
ARTICOLO 29
Le entrate dell’Amministrazione Centrale dell’Associazione sono
costituite:
-
dalle aliquote delle
quote sociali versate dalle Sedi periferiche, nei limiti determinati dal
Consiglio Nazionale;
-
dal contributo di ogni
Socio Operatore per la propria gestione;
-
dai proventi del
materiale promozionale e di propaganda che l’Associazione intende distribuire;
-
dai contributi di
enti, società, privati ecc.;
-
dalla percentuale delle
rendite patrimoniali, versata dalle Sezioni per donazioni e lasciti;
-
da qualsiasi altra
entrata straordinaria.
ARTICOLO 30
Con le entrate l’Amministrazione Centrale
(nazionale) dell’Associazione provvede:
-
alle spese necessarie
per il funzionamento corretto della Sede Centrale per il conseguimento dei suoi
fini;
-
al rimborso delle
spese, sostenute dagli appartenenti al Consiglio Nazionale, dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei probiviri;
-
al rimborso delle
spese, preventivamente concordate per l’attività dell’ Ispettore Regionale;
-
per l’istituzione di
una Sezione periferica, provvede alla fornitura della documentazione
necessaria.
CAPO VI°
GESTIONE FINANZIARIA
PERIFERICA
ARTICOLO 31
Le entrate delle Sezioni sono costituite:
a – dalle quote dei tesseramenti di Socio;
b – dalle rendite del patrimonio;
c – dai proventi derivanti da azioni promozionali o
altro;
d – dalle rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi
da parte di Enti, Privati ecc..
ARTICOLO 32
Con le entrate le Sezioni provvedono:
a – alle spese per il funzionamento delle Stesse e
per il conseguimento dei loro fini;
b – al rimborso delle spese, preventivamente
concordate per l’attività del
Rappresentante Regionale;
c – alle spese necessarie per la nascita di una Sede
di Rappresentanza Comunale e/o Intercomunale.
ARTICOLO 33
Obblighi ed adempimenti delle Sezioni:
a – scritture contabili, con predisposizione di
registro giornaliero di cassa, mastri di entrata e di uscita, suddivisione nei
capitoli di spesa;
b – registro dei Soci;
c – registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
d – registro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
e – registro di protocollo della corrispondenza.
CAPO VII°
DELLE ELEZIONI
ARTICOLO 34
Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le
persone fisiche che siano Soci della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE che abbiano i requisiti
per essere elettore, secondo le disposizioni predisposizioni all’uopo previste
e che siano iscritte nell’elenco nazionale e periferico dei Soci da almeno un
anno. Per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci Benemeriti,
Sostenitori ed Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota
sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
ARTICOLO 35
I Membri del Consiglio Nazionale sono eletti dall’Assemblea
Generale dei Soci ,costituita in corpo elettorale.
I Rappresentanti Regionali sono eletti dai Presidenti e dai
Commissari straordinari delle Sezioni, esistenti nella regione nei modi e nei
termini stabiliti dal presente statuto.
ARTICOLO 36
La convocazione dei Presidenti di Sezione e dei Commissari per
l’elezione del Rappresentante Regionale ha luogo a cura dell’ Ispettore
Regionale, incaricato dal Consiglio Nazionale, che predispone quanto necessario
per l’espletamento elettorale, destinando il luogo di riunione, in una delle
sedi della Regione. I termini di ultimazione lavori devono essere di almeno
trenta giorni prima della data di scadenza del Consiglio Nazionale.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata almeno 15 gg.
prima del giorno fissato per la riunione.
La riunione è fissata in prima ed in seconda convocazione. In prima
convocazione essa è valida con la presenza della metà più uno dei presenti
convocati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno
della prima.
Agli effetti dei calcolo della maggioranza ogni Elettore dispone,
in sede di votazione di due voti per esprimere un massimo di due preferenze,
uno per il Rappresentante Regionale e, uno per il supplente.
In caso di parità di voti si applicano le condizioni previste, e
cioè per anzianità. L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione e, in caso di iscrizione contemporanea dalla
data di nascita.
ARTICOLO 37
Alla carica di Rappresentante Regionale può essere eletto qualsiasi
Socio iscritto ad una Sezione della Regione, in regola con il pagamento delle
quote sociali e con almeno un anno effettivo di appartenenza all’Associazione,
senza che necessariamente ricopra cariche direttive.
Nel caso che il Rappresentante Regionale venga successivamente
eletto ad una delle cariche che compongano il Consiglio Nazionale, il supplente
diventerà simultaneamente il nuovo Rappresentante Regionale.
Ove, giustificato motivo, impedisse la partecipazione, alla
elezione del Rappresentante Regionale, di qualche Presidente, questi può
delegare il Vice Presidente o un
componente del Consiglio direttivo.
Per i Commissari non sono ammesse deleghe.
ARTICOLO 38
Prima dell’inizio della votazione ed alla presenza dell’Ispettore
Regionale, per semplice alzata di mano dei presenti, viene nominato il
Presidente dell’Assemblea e due scrutatori.
Ogni elettore deve avere cura della segretezza del proprio voto.
A cura del Presidente dell’Assemblea viene redatto verbale della
riunione che, controfirmato dagli scrutatori e dall’Ispettore Regionale, è
prontamente inviato alla Presidenza Nazionale, unitamente alle schede votate,
per ottenere la relativa ratifica.
ARTICOLO 39
Alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei membri di
Giunta, dei Consiglieri Nazionali e dei Revisori dei Conti provvede l’Assemblea
Generale dei Soci.
I membri eletti del Consiglio Nazionale ed i Revisori dei Conti,
accettando tale carica, devono rassegnare le dimissioni da, eventuali, altre
cariche elettive risultate ed accettate nelle Sedi della Associazione presenti
sul territorio nazionale.
ARTICOLO 40
L’elezione dei membri dei Consiglio Direttivo e dei Revisori dei
Conti delle Sezioni periferiche, viene svolta dalle relative Assemblee dei Soci
all’uopo convocati. La convocazione si svolge nei seguenti termini:
-
affissione all’Albo
della Sezione dell’ordine del giorno riportante la data di convocazione dei
Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione;
-
invio, a mezzo lettera
semplice, ai Soci dell’avviso di convocazione almeno 30 gg. prima della data
stabilita per la convocazione.
All’avviso di convocazione, sono essere allegati il modulo per esprimere
eventuali deleghe e l’invito a voler regolarizzare la posizione associativa, il
cui relativo versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno e negli
orari di apertura della Sezione territoriale di appartenenza, antecedente alla
data fissata per la convocazione; questo per permettere di preparare ed
allestire la modulistica ed il seggio elettorale.
ARTICOLO 41
L’Assemblea deve essere fissata in prima ed in seconda
convocazione.
La riunione non deve essere svolta in unica giornata fissando
l’orario della prima e della seconda convocazione. La prima convocazione sarà valida con la
presenza della metta più uno dei Soci all’uopo convocati, mentre la seconda convocazione, sarà valida con
la presenza dei convocati, qualunque sia il numero dei presenti.
Per ogni socio è ammessa una sola delega.
La delega richiamata all’art. 41 del presente statuto deve essere:
-
accompagnata da una
fotocopia di un documento di identità valida;
-
obbligatoriamente
compilata e firmata dal delegante in ogni sua parte;
-
presentata al seggio,
ritirata e convalidata dal Presidente della Assemblea, prima di esprimere il
voto. In questo caso vengono consegnate al Socio numero due schede di
votazione.
I Soci della categoria Enti, Società e simili hanno diritto ad un
voto e votano per delega.
L’espressione del voto deve avvenire nella più assoluta segretezza.
Copia del verbale della riunione, firmato dal Presidente
dell’Assemblea e dagli Scrutatori, deve essere inviata entro 7 gg.
dall’avvenuta Assemblea al Consiglio Nazionale per la ratifica ai sensi
dell’art. 6 del presente statuto.
CAPO VIII°
DELLA CONVOCAZIONE DEGLI
ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 42
2
Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi
di Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre, Dicembre ed in sessione
straordinaria ogni qualvolta sia
necessario.
I Rappresentanti Regionali vengono convocati ordinariamente dal
Presidente Nazionale semestralmente, straordinariamente ogni qualvolta sia
necessario. Lo svolgimento della convocazione può avvenire anche in sede
diversa da quella della Sede Centrale. Ai lavori del Consiglio dei
Rappresentanti Regionali partecipano i Consiglieri Nazionali.
ARTICOLO 43
ARTICOLO 44
Il Consiglio Nazionale,
ARTICOLO 45
La convocazione deve essere fatta almeno 15 gg. prima della data
fissata per la riunione, mediante raccomandata R.R. e/o con ogni altro atto
idoneo che ne attesti la ricezione, da recapitare all’indirizzo dei singoli
componenti.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il
giorno, l’ora e gli argomenti dell’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Nazionale,
ARTICOLO 46
In via straordinaria si procede alla convocazione degli organi
suddetti osservando la procedura prevista, o quando il Presidente ne ravvisi la
necessità o quando sia richiesto da almeno la metà dei componenti.
ARTICOLO 47
Ai componenti il Consiglio Nazionale convocati nella Sede Centrale,
o per i quali il Consiglio stesso abbia deliberato la partecipazione a
Convegni, Congressi od altro in cui sia necessaria la presenza
dell’Associazione, competono tutti i rimborsi spese documentati.
ARTICOLO 48
Le funzioni di Segretario delle adunanze dei Consigli Direttivi
delle Sezioni è designata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
ARTICOLO 49
Alle riunioni di Consiglio e di Giunta Nazionali e dei Consigli
Direttivi, possono partecipare i soli titolari delle cariche; salvo che, per
motivi eccezionali gli Organismi decidano diversamente prima di dare inizio
alle riunioni.
ARTICOLO 50
Gli atti deliberativi, dei vari organismi, sono validi sé il
contenuto sia stato approvato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voto, ha prevalenza il voto del Presidente della seduta. Le votazioni si
svolgono per appello nominale, salvo quelle riguardanti le deliberazioni
riferite a persone fisiche, che vanno svolte in forma segreta.
ARTICOLO 51
I verbali delle sedute devono essere trascritti su apposito
registro i cui fogli siano stati numerati e siglati preventivamente dal
Presidente. Essi devono contenere i nomi degli intervenuti alla adunanza con la
indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli
argomenti posti all’ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono
inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli
argomenti, e fare menzione delle opposizioni o riserve degli intervenuti.
I verbali sono sottoscritti dal presidente e controfirmati dagli
intervenuti.
ARTICOLO 52
I componenti dei vari Organismi Direttivi che non partecipano a tre
convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
La decadenza è dichiarata dallo stesso organismo.
CAPO IX°
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE
ASSEMBLEE DEI SOCI
DELLE SEZIONI
ARTICOLO 53
Le assemblee vengono convocate dai Consigli Direttivi almeno una
volta all’anno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio
Direttivo e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento della
quota sociale.
ARTICOLO 54
Copia dei verbali delle Assemblee svoltasi nelle Sezioni, devono
essere inviati entro sette giorni, per conoscenza, al Rappresentante Regionale
per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.
CAPO X°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
ARTICOLO 55
Entro novanta giorni dall’approvazione del
presente Statuto il Consiglio Nazionale, o chi ne fa le veci, provvederà ad
emanare ed approvare le direttive per l’applicazione immediata dello statuto,
tramite il regolamento sociale
contenete le norme di attuazione.
ARTICOLO 56
Sarà cura del Direttivo Nazionale dell’Associazione farsi promotore
per il riconoscimento di Ente Morale.
ARTICOLO 57
Sarà cura della Giunta Esecutiva predisporre il regolamento sociale
che attuerà le norme contenute nel presente statuto.
ARTICOLO 58
Variazioni o modifiche al presente Statuto possono essere apportate
dall'assemblea generale dei soci regolarmente iscritti. La convocazione ha
luogo a cura del Consiglio Nazionale da diramarsi almeno trenta giorni prima
del giorno fissato con lettera raccomandata o con comunicato affisso in tutte
le sedi e con pubblicazione su uno dei quotidiani nazionali. La riunione si
tiene a Roma in un luogo deciso dalla Sede Centrale ed è fissata in prima
convocazione ed in seconda convocazione. In prima convocazione, essa è valida
con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è valida
qualunque sia il numero presente degli intervenuti. La seconda convocazione non
deve essere tenuta nello stesso giorno della prima. Per tutte le controversie
centrali e periferiche sarà competente il Foro della Sede Nazionale naturale
dell’Associazione.
ARTICOLO 59
Per quanto non previsto dal presente Statuto ogni riferimento è
demandato alle disposizioni dei regolamenti interni e dal Codice Civile.
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Il presente statuto è costituito da cinquantanove articoli ed è
stato approvato all’unanimità
dall’Assemblea Nazionale dei Soci in data 16/01/2004 in Vignanello (VT)