NUOVO STATUTO NAZIONALE

- A.N.P.A.N.A. -

 

CAPO I°

SCOPI ED ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ARTICOLO 1

 


E’ costituita, l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE in forma abbreviata A.N.P.A.N.A. oppure ANPANA con sede legale in Roma nella via Ostiense, 152/b, detta sede naturale,  può essere trasferita in altra, previa adozione di atto deliberativo del Consiglio Nazionale.

Tale sede non potrà essere trasferita dal territorio Comunale di Roma.

 

Gli scopi dell’Associazione sono:

 

A - Di provvedere alla protezione dell’Ecosistema con particolare riguardo agli Animali, all’Ambiente, all’Ecologia e, di riflesso, a tutta la Natura, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

 

B - Di svolgere efficace propaganda animalista e ambientale ed in particolare attivando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti ed ad intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell’Associazione senza interferire con l’attività di altri Enti ed Istituzioni.

 

C - Di attuare corsi di formazione, per i propri operatori, di Guardie  per il servizio di polizia EcoZoofila Ambientale per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca.  Il servizio di tali Guardie sarà regolato da specifico regolamento/i.

 

D - Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori alla funzione di Tecnico Zooiatrico e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le pubbliche Amministrazioni.

 

E - Di preparare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi.

 

F - Di studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti il campo della natura, dell’ambiente e della protezione degli animali.

 

G - Di collaborare con i Ministeri dell’Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile ed antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari presenti nel Ministero dell’Interno, e con tutte le altre Associazioni - Enti – Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione con dell’ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell’esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.

 

H – Di attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari, per l’esistenza ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc. etc. .

 

I – Di non aver scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

L – Di reinvestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

M I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi saranno rimborsate le sole spese sostenute per la loro attività.

 

N – In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i beni mobili e immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°662 

O -  L’Associazione, dal momento della iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”

 

CAPO II°

Amministrazione Centrale

 

ARTICOLO 2

 

Gli organi dell’Amministrazione Centrale dell’Associazione sono:

a- Assemblea Generale dei Soci

b – Il Presidente Nazionale; 

c – Il Consiglio Nazionale;

d – La Giunta Esecutiva;

e – Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 3

 

L’Amministrazione Centrale è eletta dall’Assemblea Generale dei Soci, all’uopo convocata

Essa dura in carica 5 anni e può essere rieletta.

 

ARTICOLO 4

 

L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:

a-      ogni anno per l’approvazione del conto economico redatto dal Consiglio Nazionale.

b-      Di norma, ogni 5 anni elegge il Consiglio Nazionale

c-      Stabilisce le direttive e le attività istituzionali.

 

ARTICOLO 5

 

Il Presidente:

a – ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne dirige l’attività;

b – convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva;

c – stabilisce l’ordine del giorno delle relative sedute;

d – provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta;

e – Esprime parere sulle proposte delle sedi periferiche, circa la nomina o il riconoscimento di Agenti EcoZoofili Ambientali funzione questa che può essere da lui delegata;

f    Potrà nominare   un  Comandante   Generale   per  la  organizzazione  e  l’attività  delle  guardie  che l’Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei vari settori che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.

 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al Consigliere Nazionale più anziano.

L’anzianità è determinata dalla data di nomina e,  in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio in ultimo dall’età.

 

 

ARTICOLO 6

 

Il Consiglio Nazionale è composto:

dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti in conformità alle successive norme statutarie e regolamentali.

I membri scaduti restano in carica sino all’insediamento dei successori.

Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, la stessa  resasi vacante, sarà occupata dal candidato non risultato eletto, osservando l’ordine della graduatoria dei voti riportati.

La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica del Presidente o  del Vice Presidente, per la sostituzione dei quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi nei termini del presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti secondo le norme del precedente comma.

La convocazione del Consiglio per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente, dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della cessazione dalla carica dei membri uscenti.

I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di fare parte del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio in corso.

 

ARTICOLO 7

 

Il Consiglio Nazionale:

 

a – delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l’esplicazione delle diverse attività dell’Associazione;

b –redige, entro il mese di Novembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di Aprile il conto consuntivo dell’esercizio decorso;

c – delibera, l’accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

d – delibera su ogni affare che importi trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte, nel corso dell’esercizio, dalla Giunta Esecutiva;

e – fissa nella misura massima del 25% la quota, che le Sedi Periferiche devono devolvere alla Sede Centrale, relativamente:

-          alle quote associative annue;

-          ai contributi ottenuti da Enti pubblici e da privati; (esclusi quelli da proventii convenzionali);

-          ai ricavati della gestione di cespiti mobiliari ed immobiliari.

Sono fatti salvi contributi che vengono erogati anche in forma convenzionale  per:

-          l’espletamento delle attività riguardanti il Corpo delle Guardie per il servizio di polizia ecozoofila e/o ambientale;

-          conduzione di rifuggi per animali di affezione sia privati che pubblici;

-          o oltre attività istituzionali che prevedano un rimborso spese.

f – ratifica la nomina dei Rappresentanti Regionali eletti;

g – delibera la istituzione di Sezioni Territoriali Provinciali;

h –attiva le direttive per l’attività istituzionale;

i – nomina Ispettori per la vigilanza ed il controllo delle Sezioni, conferendo loro mandato specifico sino a revoca dello stesso, su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato;

l – approva le elezioni dei  Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali Provinciali, ratifica agli eletti la loro carica; acquisisce i bilanci preventivi e conti consuntivi, nonché le variazioni agli stanziamenti dei capitoli dei bilanci delle stesse Sezioni;

m – dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni, provvedendo alle relative gestioni Commissariali, allorché richiamati alla osservanza ed agli obblighi ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto, nonché dai regolamenti interni, o dalle direttive emanate dall’Assemblea Generale dei Soci, persistano a violarli, ovvero, alla decadenza del Consiglio Direttivo.

n – fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un massimo di dodici mesi, la durata della nomina a Commissario straordinario della Sezione gestita;

o – delibera la nomina dei Soci Onorari;

p – provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente o della Giunta Esecutiva.

 

 

ARTICOLO 8

 

La Giunta Esecutiva:

Viene costituita in seno al Consiglio Nazionale.

E’ composta: dal Presidente, dal Consigliere anziano e un Consigliere eletto dal Consiglio.

L’anzianità è determinata dalla data di nomina e,  in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall’età.

 

ARTICOLO 9

 

La Giunta Esecutiva:

a – adotta i provvedimenti necessari per la gestione patrimoniale dell’Associazione;

b – prepara lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale e propone le variazioni di bilancio del corso dell’Esercizio;

c – delibera i trasferimenti di somme tra capitoli della stessa categoria di bilancio, l’erogazione delle somme stanziate per le spese impreviste e delle somme a calcolo per spese variabili o per servizi in economia ed i prelevamenti dal fondo di riserva;

d – adotta, nei casi di urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio Nazionale, con il limite temporale della data di convocazione, salvo a sottoporla a quest’ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

 

ARTICOLO 10

 

Su istanza del 75% dei Soci ed con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione straordinaria dell’Assemblea Generale dei Soci per esprimere il voto di sfiducia all’operato del Consiglio Nazionale in carica.

Tale motivata richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione.

Nel caso venisse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75% dei Soci, il Presidente Nazionale in carica dovrà provvedere all’attuazione dei correttivi necessari per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi, nell’impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi, dalla data del voto di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il Consiglio Nazionale.

 

ARTICOLO 11

 

Il Collegio dei Probiviri:

viene costituito dalla Giunta esecutiva operando una scelta tra i Soci e/o nominando tecnici esterni per dirimere situazioni di crisi tra i Soci.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto di diritto dal Presidente Nazionale (fatti salvi i casi di coinvolgimento personale nei fatti) ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

 

ARTICOLO 12

 

Il Collegio dei Probiviri:

a – su invito del Consiglio Nazionale prende in esame le proposte di scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni, a seguito di richiesta dei Rappresentanti Regionali;

b -  attiva i provvedimenti nei confronti di Soci quando questi vengono richiamati  all’ osservanza ed al  rispetto delle normative generali e statutarie, nonché dei regolamenti o la dove persistano inosservanze alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale.

 

 

ARTICOLO 13

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

E’ composto di tre membri di cui uno ne assume la Presidenza.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto.

Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

 

CAPO III°

Amministrazione Periferica

 

ARTICOLO 14

 

Gli organi dell’Amministrazione periferica dell’Associazione sono:

 

a – Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione

b-l Rappresentante Regionale.

c– Il Presidente Provinciale; 

d – Il Consiglio Direttivo;

e – Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 15

 

Il Rappresentante Regionale.

In ogni Regione i Presidenti di Sezione in carica o, in caso di loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano ed i Commissari straordinari eventualmente in atto, si riuniscono in uno delle residenze delle Sezioni (concordata precedentemente), della   Regione per eleggere il Rappresentante Regionale ed il supplente.

Il luogo di incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale tramite raccomandata R.R. , la Presidenza informa l’Ispettore Regionale perché questi assista alle operazioni di voto,e ne dichiari il normale svolgimento.

A tale scopo ogni Rappresentante di Sezione ha a disposizione due voti, qualunque sia il numero dei soci iscritti alla propria Sezione, con i quali può esprimere un massimo di due preferenze, una per il Rappresentante e l’altra per il Supplente.

Le preferenze elettorali possono convergere anche su nominativi di semplici Soci purché in regola con il relativo tesseramento.

Il Supplente acquisisce la funzione di Rappresentante Regionale nel momento in cui quest’ultimo risulti eletto in seno al Consiglio Nazionale.

 

ARTICOLO 16

 

Il Rappresentante Regionale:

A – mantiene i rapporti tra le Sezioni della propria Regione, indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l’indirizzo dell’attività regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede Centrale;

B – è il tramite tra le Sezioni della propria Regione e la Sede Centrale;

C – risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente Nazionale per gli opportuni aggiornamenti sull’attività in atto;

D – propone  tutte le iniziative a livello regionale per  uniformare nel territorio, le sezioni;

E – la sede di rappresentanza è quella della Sezione di appartenenza, le spese occorrenti per lo svolgimento della sua funzione, sono a carico delle Sezioni presenti nella regione, che provvedono ad istituire apposita voce in bilancio.

 

ARTICOLO 17

 

Sedi Periferiche.

Nel territorio nazionale vengono costituite Sezioni territoriali Provinciali ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, da Cinque Consiglieri e da 3 Revisori dei Conti tutti eletti dall’Assemblea dei Soci allo scopo costituita. La Sezione territoriale Provinciale gode di piena autonomia gestionale.

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

La Sezione assume la denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE: Sezione territoriale Provinciale di …………………..

Le Sezioni hanno competenza nell’ambito provinciale, nel quale  svolgono le funzioni a loro demandate dal presente Statuto.

Le Sezioni propongono la nomina di propri Operatori in regola con il tesseramento, l’assicurazione prevista per Legge ed abbiano ottenuto il  nulla osta dal Comando Generale, a Guardie proprie e/o nominate da Enti Pubblici, per il servizio di polizia ecozoofila.

 

ARTICOLO 18

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. I suoi membri possono essere rieletti.

I membri scaduti restano in carica sino all’insediamento dei successori. Sono ad essi applicabili le disposizioni dell’art. 5.

 

ARTICOLO 19

 

Il Presidente Provinciale:

Il Presidente ha la rappresentanza della propria Sezione Territoriale Provinciale, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L’anzianità è determinata dalla data di nomina e,  in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall’età.

 

ARTICOLO 20

 

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali Provinciali:

A – esplica nell’ambito del territorio di propria competenza, i fini istituzionali dall’Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Nazionale;

B – redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall’Assemblea dei Soci

C – delibera l’accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

D – delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio Nazionale;

E – istituisce nei comuni della sua provincia Rappresentanze Comunali e/o Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede Centrale.

 

ARTICOLO 21

 

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presso ogni Sezione Territoriale Provinciale è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri.

I revisori dei Conti provvedono al riscontro degli atti di gestione; accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esaminano e controfirmano i bilanci delle Sezioni, redigono apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.

Essi possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

 

ARTICOLO 22

 

Il Rappresentante Comunale:

espleta gli incarichi che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo della Sezione per l’attuazione degli scopi dell’Associazione nell’abito della sua giurisdizione, previa delega del Consiglio Direttivo.

 

 

ARTICOLO 23

 

Il Commissario Straordinario:

A – è nominato dal Consiglio Nazionale;

B – racchiude in sé tutti i poteri del Consiglio Direttivo;

Svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la indizione della elezione dell’Amministrazione Periferica;

C – dura in carica 12 mesi e può essere prorogato per solo altri 12 mesi;

D – viene nominato all’atto della costituzione o ricostituzione di una Sezione Territoriale Provinciale ed il suo mandato inizia dalla data di accettazione della nomina;

E -  qualora venisse nominato per la ricostituzione di Sezione esistente, deve attivarsi al recupero di tutti i registri obbligatori,  e quant’altro in essere della e nella Sezione, anche in forma coatta.

 

ARTICOLO 24

 

L’Ispettore Regionale:

è nominato a norma dell’art. 6 lettera (i), compie tutti gli atti necessari per esercitare la vigilanza ed il controllo delle Sezioni Territoriali Provinciali e loro Rappresentanze territoriali, compresa l’attività delle Guardie; svolge ogni altro compito che sia a lui affidato dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale; può essere incaricato a svolgere normali funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o sia impedito l’Ispettore competente.

L’Ispettore esercita la sua funzione in assoluta sinergia con il Rappresentante Regionale.

L’Ispettore partecipa, in rappresentanza della Amministrazione Centrale, alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni dei Presidenti delle Sezioni territoriali Provinciali, per la elezione dei Rappresentati Regionali,  ha inoltre facoltà di partecipare alle riunioni  dei Consigli Direttivi delle Sezioni, senza diritto al voto, per le quali riunioni dovrà essere preventivamente avvisato dal Presidente di Sezione o Commissario straordinario.

Potrà proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale, la nomina di collaboratori.

Alle spese occorrenti per il funzionamento degli Ispettorati provvede l’Amministrazione Centrale, istituendo apposita voce in bilancio.

Nella sede dell’Ispettorato Regionale, l’Ispettore (se nominato guardia per il Servizio di Polizia Ecozoofila) può su delega del Comando Generale del Corpo delle Guardie, istituire nella propria regione un Comando Regionale di Guardie, dove disposizioni regionali  prevedano tali figure di guardie di Associazioni per il rispetto e l’osservanza delle proprie Leggi e Regolamenti. Dette Guardie verranno distaccate dai Comandi Provinciali, e l’Ispettore ne assumerà il Comando.

 

 

 

 

ARTICOLO 25

 

Le Guardie:

sono Soci Sostenitori dell’Associazione, la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali Provinciali, nei limiti degli organici fissati dal Consiglio Nazionale.

La loro nomina è soggetta all’approvazione del Consiglio Nazionale, previo Nulla Osta del Comando Generale delle Guardie, per il Servizio di Polizia Ecozoofila.

La Guardia:

A – offre la collaborazione volontaria e gratuita all’Associazione per l’assolvimento di tutti quei compiti che interessino la tutela e l’assistenza per la protezione dell’ecosistema;

B – ha diritto di elettorato e può assumere cariche ed incarichi amministrativi nei Consigli, Sezionali, Regionali e Nazionali;

C – svolge opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali, il deturpamento dell’ambiente ivi compresa caccia e pesca nei modi e nei tempi che gli saranno riconosciuti dalle Autorità competenti;

D – affianca nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, ittico ed ambientale, le Pubbliche Istituzioni a tali scopi destinati;

E – deve avere assolto gli obblighi scolastici e di leva, e non essersi dichiarato obbiettore di coscienza, essere impossesso dei requisiti richiesti per la sua nomina e può mantenere la funzione operativa  fino al compimento del 70°  anno d’età e, fino al compimento dell’80° anno potrà svolgere funzioni di segreteria;

F – garantisce dietro giuramento, la propria osservanza e rispetto del regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, su proposta del suo Presidente e/o Delegato e che ne disciplina la figura, il servizio e l’attività;

G – la Guardia, (Operatore dell’Associazione) può vedersi revocata, da parte del Comando Generale la nomina per il tramite del Consiglio Nazionale, quando, la stessa, abbia violato le norme statutarie e regolamentari, contravvenendo alle finalità istituzionali dell’Associazione e alle norme comportamentali della Guardia.

 

CAPO IV°

DEI SOCI

 

ARTICOLO 26

 

I soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

 

a – Onorari

b – Benemeriti

c – Sostenitori

d – Ordinari

e – Giovanili

Sono Soci Onorari coloro ai quali tale qualifica sia conferita dal Consiglio Nazionale per meriti speciali, quali, impegno per la divulgazione dei principi statutari e, quindi, l’aver contribuito alla crescita ed alla affermazione della nostra istituzione, o, per altri motivi eccezionali.

Sono Soci Benemeriti le persone che elargiscono una somma non inferiore alla somma in Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono Soci Ordinari coloro che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono Soci Giovanili tutti gli aderenti fino al compimento del diciottesimo anno di età che versano annualmente la somma in Lire e/o Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

 

Tutti i Soci rientranti nelle varie categorie hanno diritto al voto, fatta eccezione dei Soci Onorari, e Soci Giovanili.

L’aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione, indirizzata alla Sede Centrale, per il tramite della Sede territoriale Provinciale alla quale intende aderire. Dove possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di rispettarne l’ordinamento statutario, i regolamenti, nonché tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale o Responsabili periferici.

La Sede territoriale competente, adotta atto deliberativo, ottenuto assenso da parte della Sede Centrale per la iscrizione a Socio.

 

 

E’ esclusa la temporanea partecipazione alla vita dell’Associazione.

 

ARTICOLO 27

 

Non può essere socio dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE, chiunque con la propria attività arrechi pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità dell’Associazione.

In particolare, e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:

a l’adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o svolga attività lavorativa, che siano in contrasto o incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell’Associazione;

B – la commissione e la diffusione, con ogni mezzo di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito al prestigio dell’Associazione dei suoi organi centrali e periferici;

C – ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera delle norme e della prassi che regolano la vita dell’Associazione;

 

Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli  sopra elencati, non diventa Socio, è, se già lo fosse, decadrebbe , senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione e dei suoi componenti.

 

La decadenza di Socio deve essere deliberata con provvedimento motivato dai Consiglio Direttivo della Sezione territoriale Provinciale alle quale il Socio è affiliato. La Delibera sarà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è altresì precisato che il Socio, entro trenta giorni, dalla ricezione della raccomandata, può proporre reclamo avverso il provvedimento di decadenza, da inviare alla Presidenza Nazionale, la quale provvederà a sottoporre il reclamo al Consiglio Nazionale, che entro sei mesi comunicherà il deliberato, il quale sarà inappellabile.

La decadenza da Socio avviene anche quando non viene versata la quota associativa  annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Il socio decaduto, dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso della quota associativa e degli interessi maturati.

Competente a decidere in merito alle deliberazioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali Provinciali, è il Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui un Socio venisse radiato dall’Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna altra Sede periferica.

 

ARTICOLO 28

 

Le Sezioni devono inviare trimestralmente, alla Sede Centrale, elenco aggiornato degli iscritti. La Sede Centrale, dopo gli opportuni aggiornamenti, provvede ad inviare, direttamente al Socio, la tessera nazionale e o l’aggiornamento annuale.

La tessera ha la validità dell’anno solare.

 

CAPO V°

GESTIONE FINANZIARIA CENTRALE

 

ARTICOLO 29

 

Le entrate dell’Amministrazione Centrale dell’Associazione sono costituite:

-          dalle aliquote delle quote sociali versate dalle Sedi periferiche, nei limiti determinati dal Consiglio Nazionale;

-          dal contributo di ogni Socio Operatore per la propria gestione;

-          dai proventi del materiale promozionale e di propaganda che l’Associazione intende distribuire;

-          dai contributi di enti, società, privati ecc.;

-          dalla percentuale delle rendite patrimoniali, versata dalle Sezioni per donazioni e lasciti;

-          da qualsiasi altra entrata straordinaria.

 

ARTICOLO 30

 

Con le entrate l’Amministrazione Centrale (nazionale) dell’Associazione provvede:

-          alle spese necessarie per il funzionamento corretto della Sede Centrale per il conseguimento dei suoi fini;

-          al rimborso delle spese, sostenute dagli appartenenti al Consiglio Nazionale, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri;

-          al rimborso delle spese, preventivamente concordate per l’attività dell’ Ispettore Regionale;

-          per l’istituzione di una Sezione periferica, provvede alla fornitura della documentazione necessaria.

 

CAPO VI°

GESTIONE FINANZIARIA PERIFERICA

 

ARTICOLO 31

 

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

a – dalle quote dei tesseramenti di Socio;

b – dalle rendite del patrimonio;

c – dai proventi derivanti da azioni promozionali o altro;

d – dalle rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti, Privati ecc..

 

ARTICOLO 32

 

Con le entrate le Sezioni provvedono:

a – alle spese per il funzionamento delle Stesse e per il conseguimento dei loro fini;

b – al rimborso delle spese, preventivamente concordate per l’attività  del Rappresentante  Regionale;

c – alle spese necessarie per la nascita di una Sede di Rappresentanza Comunale e/o Intercomunale. 

 

ARTICOLO 33

 

Obblighi ed adempimenti delle Sezioni:

a – scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri di entrata e di uscita, suddivisione nei capitoli di spesa;

b – registro dei Soci;

c – registro dei verbali del Consiglio Direttivo;

d – registro dei verbali delle Assemblee dei Soci;

e – registro di protocollo della corrispondenza.

 

CAPO VII°

DELLE ELEZIONI

 

ARTICOLO 34

 

Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le persone  fisiche che siano Soci della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE che abbiano i requisiti per essere elettore, secondo le disposizioni predisposizioni all’uopo previste e che siano iscritte nell’elenco nazionale e periferico dei Soci da almeno un anno. Per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci Benemeriti, Sostenitori ed Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

 

ARTICOLO 35

 

I Membri del Consiglio Nazionale sono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci ,costituita in corpo elettorale.

I Rappresentanti Regionali sono eletti dai Presidenti e dai Commissari straordinari delle Sezioni, esistenti nella regione nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto.

 

ARTICOLO 36

 

La convocazione dei Presidenti di Sezione e dei Commissari per l’elezione del Rappresentante Regionale ha luogo a cura dell’ Ispettore Regionale, incaricato dal Consiglio Nazionale, che predispone quanto necessario per l’espletamento elettorale, destinando il luogo di riunione, in una delle sedi della Regione. I termini di ultimazione lavori devono essere di almeno trenta giorni prima della data di scadenza del Consiglio Nazionale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata almeno 15 gg. prima del giorno fissato per la riunione.

La riunione è fissata in prima ed in seconda convocazione. In prima convocazione essa è valida con la presenza della metà più uno dei presenti convocati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Agli effetti dei calcolo della maggioranza ogni Elettore dispone, in sede di votazione di due voti per esprimere un massimo di due preferenze, uno per il Rappresentante Regionale e, uno per il supplente.

In caso di parità di voti si applicano le condizioni previste, e cioè per anzianità. L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione e,  in caso di iscrizione contemporanea dalla data di nascita.

 

ARTICOLO 37

 

Alla carica di Rappresentante Regionale può essere eletto qualsiasi Socio iscritto ad una Sezione della Regione, in regola con il pagamento delle quote sociali e con almeno un anno effettivo di appartenenza all’Associazione, senza che necessariamente ricopra cariche direttive.

Nel caso che il Rappresentante Regionale venga successivamente eletto ad una delle cariche che compongano il Consiglio Nazionale, il supplente diventerà simultaneamente il nuovo Rappresentante Regionale.

Ove, giustificato motivo, impedisse la partecipazione, alla elezione del Rappresentante Regionale, di qualche Presidente, questi può delegare il Vice Presidente o  un componente del Consiglio direttivo.

Per i Commissari non sono ammesse deleghe.

 

ARTICOLO 38

 

Prima dell’inizio della votazione ed alla presenza dell’Ispettore Regionale, per semplice alzata di mano dei presenti, viene nominato il Presidente dell’Assemblea e due scrutatori.

Ogni elettore deve avere cura della segretezza del proprio voto.

A cura del Presidente dell’Assemblea viene redatto verbale della riunione che, controfirmato dagli scrutatori e dall’Ispettore Regionale, è prontamente inviato alla Presidenza Nazionale, unitamente alle schede votate, per ottenere la relativa ratifica.

 

 

 

ARTICOLO 39

 

Alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei membri di Giunta, dei Consiglieri Nazionali e dei Revisori dei Conti provvede l’Assemblea Generale dei Soci.

I membri eletti del Consiglio Nazionale ed i Revisori dei Conti, accettando tale carica, devono rassegnare le dimissioni da, eventuali, altre cariche elettive risultate ed accettate nelle Sedi della Associazione presenti sul territorio nazionale.

 

ARTICOLO 40

 

L’elezione dei membri dei Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti delle Sezioni periferiche, viene svolta dalle relative Assemblee dei Soci all’uopo convocati. La convocazione si svolge nei seguenti termini:

-          affissione all’Albo della Sezione dell’ordine del giorno riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione;

-          invio, a mezzo lettera semplice, ai Soci dell’avviso di convocazione almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione.

All’avviso di convocazione, sono essere allegati il modulo per esprimere eventuali deleghe e l’invito a voler regolarizzare la posizione associativa, il cui relativo versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno e negli orari di apertura della Sezione territoriale di appartenenza, antecedente alla data fissata per la convocazione; questo per permettere di preparare ed allestire la modulistica ed il seggio elettorale.

 

 

 

ARTICOLO 41

 

L’Assemblea deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione.

La riunione non deve essere svolta in unica giornata fissando l’orario della prima e della seconda convocazione. La  prima convocazione sarà valida con la presenza della metta più uno dei Soci all’uopo convocati,  mentre la seconda convocazione, sarà valida con la presenza dei convocati, qualunque sia il numero dei presenti.

Per ogni socio è ammessa una sola delega.

La delega richiamata all’art. 41 del presente statuto deve essere:

-          accompagnata da una fotocopia di un documento di identità valida;

-          obbligatoriamente compilata e firmata dal delegante in ogni sua parte;

-          presentata al seggio, ritirata e convalidata dal Presidente della Assemblea, prima di esprimere il voto. In questo caso vengono consegnate al Socio numero due schede di votazione.

I Soci della categoria Enti, Società e simili hanno diritto ad un voto e votano per delega.

L’espressione del voto deve avvenire nella più assoluta segretezza.

Copia del verbale della riunione, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dagli Scrutatori, deve essere inviata entro 7 gg. dall’avvenuta Assemblea al Consiglio Nazionale per la ratifica ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.

 

CAPO VIII°

DELLA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL’ASSOCIAZIONE

 

 

ARTICOLO 42

2

Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre, Dicembre ed in sessione straordinaria  ogni qualvolta sia necessario.

I Rappresentanti Regionali vengono convocati ordinariamente dal Presidente Nazionale semestralmente, straordinariamente ogni qualvolta sia necessario. Lo svolgimento della convocazione può avvenire anche in sede diversa da quella della Sede Centrale. Ai lavori del Consiglio dei Rappresentanti Regionali partecipano i Consiglieri Nazionali.

 

ARTICOLO 43

 

La Giunta Esecutiva costituita in seno al Consiglio Nazionale e i Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali si riuniscono in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi.

 

ARTICOLO 44

 

Il Consiglio Nazionale, la Giunta esecutiva ed i Consigli Direttivi delle Sezioni sono convocati dai rispettivi Presidenti.

ARTICOLO 45

 

La convocazione deve essere fatta almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione, mediante raccomandata R.R. e/o con ogni altro atto idoneo che ne attesti la ricezione, da recapitare all’indirizzo dei singoli componenti.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti dell’ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, i Consigli Direttivi delle Sezioni periferiche, possono essere convocati senza rispettare i termini di preavviso, ma almeno 3 giorni prima.

 

ARTICOLO 46

 

In via straordinaria si procede alla convocazione degli organi suddetti osservando la procedura prevista, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando sia richiesto da almeno la metà dei componenti.

 

ARTICOLO 47

 

Ai componenti il Consiglio Nazionale convocati nella Sede Centrale, o per i quali il Consiglio stesso abbia deliberato la partecipazione a Convegni, Congressi od altro in cui sia necessaria la presenza dell’Associazione, competono tutti i rimborsi spese documentati.

 

 

 

 

ARTICOLO 48

 

Le funzioni di Segretario delle adunanze dei Consigli Direttivi delle Sezioni è designata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

 

ARTICOLO 49

 

Alle riunioni di Consiglio e di Giunta Nazionali e dei Consigli Direttivi, possono partecipare i soli titolari delle cariche; salvo che, per motivi eccezionali gli Organismi decidano diversamente prima di dare inizio alle riunioni.

 

ARTICOLO 50

 

Gli atti deliberativi, dei vari organismi, sono validi sé il contenuto sia stato approvato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, ha prevalenza il voto del Presidente della seduta. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle riguardanti le deliberazioni riferite a persone fisiche, che vanno svolte in forma segreta.

 

ARTICOLO 51

 

I verbali delle sedute devono essere trascritti su apposito registro i cui fogli siano stati numerati e siglati preventivamente dal Presidente. Essi devono contenere i nomi degli intervenuti alla adunanza con la indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli argomenti posti all’ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli argomenti, e fare menzione delle opposizioni o riserve degli intervenuti.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e controfirmati dagli intervenuti.

 

 

ARTICOLO 52

 

I componenti dei vari Organismi Direttivi che non partecipano a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dallo stesso organismo.

 

 

CAPO IX°

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ASSEMBLEE DEI SOCI

DELLE SEZIONI

 

ARTICOLO 53

 

Le assemblee vengono convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta all’anno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento della quota sociale.

 

ARTICOLO 54

 

Copia dei verbali delle Assemblee svoltasi nelle Sezioni, devono essere inviati entro sette giorni, per conoscenza, al Rappresentante Regionale per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

 

 

CAPO X°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ARTICOLO 55

 

Entro novanta giorni dall’approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, o chi ne fa le veci, provvederà ad emanare ed approvare le direttive per l’applicazione immediata dello statuto, tramite il   regolamento sociale contenete le norme di attuazione.

 

ARTICOLO 56

 

Sarà cura del Direttivo Nazionale dell’Associazione farsi promotore per il riconoscimento di Ente Morale.

 

 

ARTICOLO 57

 

Sarà cura della Giunta Esecutiva predisporre il regolamento sociale che attuerà le norme contenute nel presente statuto.

ARTICOLO 58

 

Variazioni o modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'assemblea generale dei soci regolarmente iscritti. La convocazione ha luogo a cura del Consiglio Nazionale da diramarsi almeno trenta giorni prima del giorno fissato con lettera raccomandata o con comunicato affisso in tutte le sedi e con pubblicazione su uno dei quotidiani nazionali. La riunione si tiene a Roma in un luogo deciso dalla Sede Centrale ed è fissata in prima convocazione ed in seconda convocazione. In prima convocazione, essa è valida con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero presente degli intervenuti. La seconda convocazione non deve essere tenuta nello stesso giorno della prima. Per tutte le controversie centrali e periferiche sarà competente il Foro della Sede Nazionale naturale dell’Associazione.

 

ARTICOLO 59

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto ogni riferimento è demandato alle disposizioni dei regolamenti interni e dal Codice Civile.

 

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Il presente statuto è costituito da cinquantanove articoli ed è stato approvato  all’unanimità dall’Assemblea Nazionale dei Soci in data 16/01/2004 in Vignanello (VT)